Quando un post sui social smette di essere critica e diventa diffamazione? Possono parole come "nemici" e l'invito a "segnarsi i nomi", in un contesto politico rovente, essere considerate lecita? Il Tribunale di Monza ha dato una risposta netta e articolata. Segue thread 🧵👇
2/19. Tutto nasce da un appello pubblicato il 3.06.2025 su un quotidiano a tiratura nazionale. Un gruppo di professionisti, accademici e giornalisti firma un testo dal titolo inequivocabile: "DALLA PARTE DI ISRAELE".
3/19 L'appello prende una posizione forte nel dibattito sul conflitto israelo-palestinese, definendo le manifestazioni «contro la guerra di Gaza» come «iniziative irresponsabili» che armano l'opinione pubblica contro il diritto di Israele a difendersi.
4/19 Lo stesso giorno, la polemica si sposta sui social. Un utente sulla piattaforma @X cita il tweet promozionale dell'appello e scrive: "Questi non sono avversari, sono nemici. Segnatevi questi nomi".
5/19 Sette firmatari reagiscono legalmente. Presentano un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo in via giudiziale la rimozione del post. La loro tesi è che il post non sia critica, ma una «sconsiderata e pericolosa azione di turbativa» lesiva della loro dignità.
6/19 I ricorrenti asseriscono che il post abbia scatenato una valanga di commenti negativi da parte di terzi, citando esempi come "lista di fiancheggiatori di criminali" e "sarà più facile quando arriverà il momento di giudicare chi ha appoggiato il genocidio".
7/19 Ma, nonostante l'autore del tweet rimanga contumace, la decisione del Tribunale è quella di RIGETTARE il ricorso per difetto del fumus boni juris. Il giudice, prima di statuire, afferma che è «imprescindibile contestualizzare le espressioni utilizzate»
8/19 Secondo l'ordinanza le parole non possono essere valutate "scisse dal contesto sociale e storico di appartenenza". Il contesto è quello di un dibattito, quello israelo-palestinese, che da anni "acuisce contrasti già presenti e particolarmente profondi nell'opinione pubblica"
9/19 Il giudice compie una distinzione tra diritto di cronaca e diritto di critica. Quest'ultimo tutelato dall'art. 21 della Costituzione (erroneamente indicato come art. 24 nel testo) , «esprime non un fatto ma un giudizio di valore che (...) non può pretendersi (...) obiettivo»
10/19 In sostanza, la critica è per sua natura soggettiva. E in un dibattito così polarizzato, l'esercizio di questo diritto «tollera, indiscutibilmente, l'utilizzazione di espressioni aspre e pungenti»
11/19 Il punto cruciale della decisione sta nel concetto di «continenza espressiva». Il giudice afferma che questo limite «non sia immutabile, sempre identico a sé stesso», ma possa variare a seconda dell'argomento trattato e della sensibilità dell'opinione pubblica.
12/19 In un dibattito politico acceso, il diritto di critica consente «l'utilizzo di un linguaggio anche graffiante o colorito» e giustifica «toni aspri, pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente usati tra privati».
13/19 Un altro passaggio fondamentale: secondo il giudice i firmatari «si sono volontariamente esposti al pubblico dibattito» Pubblicando un testo così netto su un tema sensibile si sono "consapevolmente esposti al rischio, concreto ed attuale, di ricevere critiche, anche forti»
14/19 Ma veniamo alle parole "incriminate". Come le interpreta il Tribunale? Il riferimento ai firmatari come «nemici» è ritenuto attinente «più ad una contrapposizione di idee che ad un vero e proprio incitamento a commettere atti violenti».
15/19 Il giudice spiega questa interpretazione con «l'opinione invalsa, tutto sommato abbastanza diffusa [...] di ritenere che chi sostiene una tesi sia schierato quasi militarmente a favore dell'una parte e necessariamente contrapposto all'altra in una logica, belligerante».
16/19 Anche l'invito a «segnarsi questi nomi» viene letto nella stessa ottica: non un'istigazione ma un modo per etichettare l'appartenenza «alla fazione opposta». Né commenti d'odio di altri utenti possono essere «automaticamente imputati» a responsabilità dell'autore del tweet
17/19 La conclusione del Tribunale è che imporre limiti a tali espressioni in un contesto simile rischia di generare «un effetto dissuasivo e limitativo del dibattito pubblico [...] con conseguente compressione indebita del diritto [...] alla libera manifestazione del pensiero».
18/19 Per tutte queste ragioni, che evidenziano a detta del giudice la mancanza del fumus boni juris, il ricorso viene rigettato (nulla sulle spese, ovviamente, non essendoci stata costituzione della controparte).
19/19. Non risulta che il provvedimento sia stato reclamato (o almeno, così si evince consultando i registri telematici pubblici del processo civile). È fatto comunque salvo il diritto dei ricorrenti di introdurre la causa di merito Cosa ne pensate di questa decisione?
A chi si era detto interessato @AleMenini87, @ArfilliLorenzo, @loferroresearch, @6StringsUmarell, @Gan_Fan_Ntt, @mirteypappo, @robpann.
@mbgiuffrida Ah quindi i ricorso era per diffamazione.
@nicolomontarini La diffamazione è un reato, come ben sai. Questa è una causa civile. E che le espressioni censurate fossero «oggettivamente diffamatorie e lesive della propria dignità personale ecc ecc.» è tesi dei ricorrenti, per il giudice.
@Gan_Fan_Ntt HAHAHAH
@mbgiuffrida Abbastanza incoerente con la giurisprudenza. Non esistono "nemici" in un contesto di societá; i termini si dovrebbero usare con più continenza, che nelle more sembra essere diventata di Schrödinger, il cui metro è affidato ad un giudizio discrezionale.
@mbgiuffrida Un successone dietro l"altro😂
@mbgiuffrida Grazie mille Marco, molto interessanti tutte le puntualizzazioni del giudice.




















